Organi Collegiali

Gli Organi Collegiali della Scuola sono normati dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione”.  Sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche, composti da rappresentanti di ciascuna delle componenti coinvolte.

Sono stati istituiti al fine di realizzare una partecipazione democratica alla gestione della scuola, consentendole di interagire con la più vasta comunità sociale e civile del territorio.

Consiglio di Istituto

CONSIGLIO di ISTITUTO: COSTITUZIONE

  1. L’Ente Gestore [La Cooperativa] partecipa con diritto di voto al Consiglio di Istituto con due membri (Delegata dal Cda della Cooperativa e Responsabile servizi integrativi); possono partecipare al Consiglio di Istituto, senza diritto di voto, a seconda dei temi all’ordine del giorno: Rappresentante legale e Amministratore Delegato
  2. La Coordinatrice delle attività educative e didattiche (nel seguito “Coordinatrice didattica”)
  3. Due docenti (scelti dal Collegio dei docenti)
  4. Due genitori (scelti tra i Rappresentanti di classe)
  5. Un rappresentante della Comunità parrocchiale
  6. Il Presidente del Consiglio di Istituto è la Delegata

CONSIGLIO di ISTITUTO: FUNZIONI

Il Consiglio di Istituto viene convocato almeno due volte all’anno e ha le funzioni di:

  1. Prendere visione del Progetto Educativo della Scuola Primaria redatto dall’Ente Gestore
  2. Approvare il Regolamento d’Istituto redatto dall’Ente Gestore
  3. Ratificare il PTOF triennale approvato dal Collegio docenti
  4. Approvare il piano di Comunicazione e Promozione della Scuola primaria predisposto dall’Ente Gestore
  5. Progettare e approvare le iniziative per i genitori
  6. Approvare eventuali eventi pubblici

Collegio Docenti

  1. La Coordinatrice didattica presiede e convoca il Collegio Docenti
  2. Elabora il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di inclusione
  3. La Delegata è garante della coerenza tra il PTOF ed il Progetto Educativo
  4.  Il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, lo valuta periodicamente nel suo andamento complessivo e propone, ove necessario, opportune misure per migliorarlo
  5. Delibera in ordine alla suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione
  6. Cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo dell’Istituto
  7. Formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per l’orario scolastico delle lezioni, per lo svolgimento di ogni attività scolastica, tenuto conto della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche
  8. Identifica e attribuisce le funzioni strumentali
  9. Provvede all’adozione dei libri di testo
  10. Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con votazione segreta
  11. La Delegata ha facoltà di partecipare al Collegio Docenti, in accordo con la Coordinatrice didattica

ASSEMBLEA DEI GENITORI DI CLASSE O DI ISTITUTO

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe, dandone preventiva informazione alla Coordinatrice e/o alla Delegata (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola la Coordinatrice, la Delegata e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dal Dirigente Scolastico e dai docenti della classe. Le richieste di convocazione devono essere formulate per iscritto, con allegato l’ordine del giorno e devono pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della riunione, che deve svolgersi al di fuori dell’orario delle lezioni.

Qualora l’assemblea si svolga nei locali della scuola, la data, l’ora e l’orario di svolgimento debbono essere concordati di volta in volta con la Coordinatrice. Questa, sentita la Delegata Scuola della cooperativa, autorizza la convocazione. I genitori promotori ne danno quindi comunicazione mediante affissione di avviso in bacheca, specificando anche l’ordine del giorno.

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE

Il rappresentante di classe è eletto fra tutti i genitori della classe. I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. Il rappresentante resta in carica per un anno scolastico.

Il rappresentante di classe ha il diritto di:
– farsi portavoce di iniziative, proposte, problemi, necessità della propria classe presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto.
– informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità , previa richiesta di autorizzazione alla Coordinatrice, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto.

– convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata alla Coordinatrice, in cui sia specificato l’ordine del giorno.
– avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purchè in orari compatibili con l’organizzazione scolastica secondo quanto previsto nel punto relativo all’Assemblea dei genitori.
– accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie)

La scuola di solito fornisce al Rappresentante di classe l’elenco degli alunni ma non può fornire dati personali. Consigliamo di dare subito agli altri Genitori il proprio recapito, indirizzo e-mail e di richiedere quello degli altri genitori. Può essere utile organizzare una “catena telefonica” o mailing-list.

Il rappresentante di classe non ha il diritto di:
– occuparsi di casi singoli
– trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)

Il rappresentante di classe ha il dovere di:
– fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica
– tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
– Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola
– farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
– promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
– conoscere il Regolamento di Istituto
– conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola

Il rappresentante di classe non è tenuto a:
Il Rappresentante di classe non è obbligato a farsi promotore di collette, gestire un fondo cassa della classe, comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica … Tuttavia queste sono funzioni spesso utili ed è bene che un genitore se ne faccia carico, facendosi aiutare anche dagli altri genitori della classe.

Parma, 1 ottobre 2014